La Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è disciplinata così:

Testo Unico sicurezza sul lavoro: il Dlgs 81/08

La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal Testo Unico 81 del 2008, che ha abrogato la precedente legge 626 del 1994.

Tale disciplina rappresenta quindi il principale punto di riferimento per garantire ai lavoratori un ambiente lavorativo sano e sicuro, riducendo al minimo i rischi connessi al lavoro. 

Le misure per assicurare la sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico Dlgs. 81/2008, più nel dettaglio, illustra le misure necessarie per assicurare la tutela della sicurezza sul posto di lavoro. Esse presuppongono, tra l’altro, una formazione adeguata per i dirigenti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori; il controllo sanitario dei dipendenti; la programmazione e la messa in atto di misure finalizzate ad assicurare la sicurezza sul lavoro, anche adottando buone prassi; la sostituzione di eventuali oggetti pericolosi con oggetti meno pericolosi; la valutazione di eventuali rischi per l’incolumità  delle persone, e, di conseguenza, la riduzione del numero di persone esposte a tali rischi.

Il Testo unico Dlgs. 81/2008 , poi, impone di limitare l’uso di agenti fisici, chimici e biologici, di adottare segnali di avvertimento e di educare i lavoratori a tutte le misure di emergenza che è necessario mettere in atto in caso si renda necessaria l’evacuazione (per esempio in caso di incendio) o per il primo soccorso. Tutti gli ambienti, gli impianti e le attrezzature devono essere mantenute in maniera efficiente.

Gli obblighi di sicurezza per i datori di lavoro

I dirigenti e i datori di lavoro, naturalmente, sono tenuti a rispettare tutta una serie di obblighi. 

Ecco i più rilevanti:

– fornire dispositivi di protezione ai lavoratori;

– tenere conto delle condizioni e delle capacità  dei lavoratori nel caso in cui vengano loro affidati compiti e designati per attuare e mettere in pratica misure di prevenzione quali evacuazione del luogo di lavoro, lotta anti-incendio, primo soccorso, salvataggio e gestione dell’emergenza;

– nominare un medico competente;

– informare i lavoratori eventualmente esposti a un pericolo grave in maniera immediata; 

– permettere ai lavoratori di effettuare la visita medica obbligatoria; 

– adottare tutte le misure appropriate per tenere sotto controllo le situazioni di emergenza;

– avvisare i lavoratori dei rischi a cui sono esposti.

Il servizio di protezione e prevenzione

Compito del datore di lavoro è organizzare e predisporre il servizio di protezione e di prevenzione all’interno dell’unità  produttiva, incaricando – se necessario – consulenti esterni (RSPP). 

Altri doveri del datore di lavoro

Dovere del datore di lavoro, inoltre, è quello di formare e addestrare in maniera adeguata i suoi dipendenti. Tra gli altri obblighi, segnaliamo: permettere ai lavoratori di verificare che tutte le misure di protezione della salute siano applicate, eventualmente anche attraverso i rappresentanti dei lavoratori; consegnare ai rappresentanti dei lavoratori tutti i documenti relativi alla sicurezza. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro: riunione periodica

Nelle unità  produttive e nelle imprese in cui siano impiegate più di quindici persone, almeno una volta all’anno deve avere luogo una riunione, indetta dal datore di lavoro (in maniera diretta oppure indiretta, attraverso il servizio di prevenzione dei rischi) cui prendano parte il datore di lavoro stesso (o un suo delegato), il medico competente, il responsabile del servizio di protezione e i rappresentanti dei lavoratori. La riunione deve prendere in esame l’andamento delle malattie professionali, degli infortuni e della sorveglianza sanitaria, ma anche i documenti di valutazione dei rischi, l’efficacia dei sistemi di protezione individuale, le loro caratteristiche tecniche e i parametri con cui sono stati scelti, e infine i piani di formazione e informazione dei lavoratori e dei dirigenti.

Vigilanza e controlli

Per quel che riguarda la vigilanza e i controlli sull’applicazione di tutte le normative relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, essa è competenza dell’Asl, l’Azienda Sanitaria Locale del territorio, ed eventualmente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Il medico competente

Nel sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro, un ruolo fondamentale è assegnato al medico competente, che ha l’obbligo di collaborare, oltre che con il servizio di prevenzione, anche con il datore di lavoro, per programmare la necessaria sorveglianza sanitaria, effettuare una valutazione dei rischi, informare i lavoratori stessi e gestire l’organizzazione del primo soccorso. 

La valutazione dei rischi

In materia di sicurezza sul lavoro, un aspetto senza dubbio importante regolamentato dal Testo Unico 81 è quello della valutazione dei rischi.

Essa riguarda, tra gli altri aspetti, la sistemazione degli ambienti di lavoro, la scelta dei preparati chimici e delle sostanze impiegate e l’utilizzo delle attrezzature di lavoro. In generale tale valutazione ha a che fare con tutti i rischi che potenzialmente potrebbero compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori, senza escludere nessun tipo di disagio, come per esempio lo stress derivante dal lavoro, e tanto meno le donne in stato di gravidanza. La valutazione dei rischi, da presentare sotto forma di relazione scritta, deve includere, tra l’altro, l’identificazione delle procedure da mettere in atto per realizzare misure riparatrici, e dei ruoli all’interno dell’organizzazione aziendale di chi deve provvedere a ciò: questo compito, naturalmente, può essere assegnato solo a soggetti dotati di poteri e competenze adeguate.

La valutazione, inoltre, si compone di una relazione sui criteri adottati per eseguirla, sull’individuazione delle misure di protezione già  messe in atto, sia a livello individuale che collettivo e sull’indicazione del nome della persona responsabile del servizio di protezione, del nome del medico competente che ha preso parte alla valutazione e del rappresentante dei lavoratori. Il documento, poi, deve includere anche un’indicazione di tutte le mansioni che potrebbero esporre a rischi particolari i lavoratori, o perché presuppongono il contatto con sostanze particolari, o perché possono essere svolte dolo dopo un addestramento e una formazione specifici.

Informazione e formazione sulla sicurezza

Tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sui luoghi di lavoro sono da informare e formare.. 

Informazione ai lavoratori sulla sicurezza

Il datore di lavoro è tenuto a dare ai propri lavoratori tutte le informazioni adeguate relative alle procedure riguardanti l’evacuazione del posti di lavoro, la lotta anti-incendio e il primo soccorso; ai rischi dovuti alle attività  dell’azienda, sia per la sicurezza che per la salute; ai nomi degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione, e del medico competente; dei rischi cui sono esposti a seconda dell’attività  che svolgono, alle disposizioni aziendali riguardanti le norme di sicurezza; a tutte le misure di protezione adottate; ai pericoli riguardanti l’uso di preparati e sostanze pericolose.

Nel caso in cui queste informazioni debbano essere comunicate a lavoratori stranieri, occorre prima verificare che la lingua sia compresa dagli stessi; in ogni caso, tutte queste comunicazioni devono essere comprensibili per tutti i lavoratori e permettere loro di acquisire le conoscenze necessarie. In particolare, è opportuno che i lavoratori siano competenti in materia di danni, rischi, protezione, prevenzione, diritti dei soggetti all’interno dell’azienda, assistenza, controllo, organi di vigilanza e organizzazione della prevenzione, e in particolare dei possibili danni connessi a un settore all’interno dell’azienda.

Formazione dei lavoratori sulla sicurezza

La formazione dei lavoratori su questo tema – unita, eventualmente, a un addestramento specifico, se richiesto – deve avvenire nel momento in cui si verificano un cambiamento di mansioni, un trasferimento, l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro, l’introduzione di nuove sostanze, nuove tecnologie, nuove attrezzature o preparati pericolosi.

Tale formazione deve essere effettuata direttamente sul luogo di lavoro, da personale qualificato, e ripetuta periodicamente secondo l’insorgenza di nuovi pericoli. Anche i preposti e i dirigenti devono ricevere una formazione e un aggiornamento costanti a proposito dei loro compiti relativi alla sicurezza del lavoro, che riguardi, tra l’altro, la definizione dei valori di rischio, la valutazione dei rischi e tutti i soggetti coinvolti.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Resta infine da fare un cenno a un’altra figura cruciale del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro: il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Tale figura deve essere, a seconda dei casi, eletto o designato in ogni luogo di lavoro. Nelle unità  produttive con più di 200 dipendenti, gli RLS devono essere due, mentre in quelle con più di 1.000 dipendenti devono essere sei.

A tale soggetto, tra i vari compiti, gli è affidato quello, cruciale, di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, formulare osservazioni, fare proposte, avvertire dei rischi individuati.